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Allegato "A" all'atto a rogito dr

 

S T A T U T O

 

Art.1

Costituzione

Ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - è costituita una società per azioni denominata

"SUD SEVESO SERVIZI S.p.A.".

 

Art.2

Sede sociale

La società ha sede in Carimate, località "La Valle", via Colombirolo senza numero civico.

L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove in Italia e sopprimere quelle esistenti.

 

Art.3

Oggetto sociale

La società, nell'ambito della finalità generale di presidio delle risorse naturali e di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, ha per oggetto:

-la conduzione e gestione dei servizi di collettamento e depurazione intercoumunale;

-la conduzione e gestione di ogni altro servizio ricompreso nel ciclo integrato delle acque, regolato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive integrazioni e modifiche, nonchè dalla normativa regionale vigente in materia.

La società può svolgere altresì qualsiasi attività connessa ed accessoria ai servizi anzidetti.

La società può realizzare e gestire le suddette attività sia direttamente che a favore di terzi, in concessione, in appalto e per conto o a mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può prendere parte alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni in qualsiasi forma consentita dalla legge.

La società potrà concorrere a gare per l'assunzione in concessione ed in appalto dei suddetti servizi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, senza che ciò venga a costituire oggetto principale della società stessa, compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili e necessarie ed assumere, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione di tutte le attività per l'esercizio delle quali la legge prescriva l'iscrizione in particolari albi, elenchi, ruoli o specifiche autorizzazioni, tranne che la società ottenga preventivamente la prescritta iscrizione o autorizzazione.

In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto Legislativo n.385/93, nonchè quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della legge 2 gennaio 1991 n.1.

 

Art.4

Durata

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

 

 

Art.5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila), diviso in 2.900.000 (duemilioninovecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

 

Art.6

Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono eguali diritti ai possessori delle medesime.

In sede di costituzione della società i Comuni già facenti parte del "CONSORZIO PER IL RISANAMENTO IDRAULICO DEL BACINO SUD DEL SEVESO COMASCO" hanno la totale titolarità delle azioni; successivamente ai Comuni, e comunque agli enti pubblici territoriali in genere, è riservata in ogni caso la titolarità di almeno l'85% (ottantacinque per cento) delle azioni.

 

Art.7

Cessione delle azioni

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata al consiglio di amministrazione, al quale è fatto obbligo di informarne gli altri soci.

Gli altri soci hanno la facoltà di rendersi acquirenti delle azioni offerte, al prezzo ed alle condizioni richieste, in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute, così da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale, quanto precede nell'ipotesi in cui tutti gli altri soci manifestino l'intenzione di effettuare l'acquisto.

L'acquisto potrà essere fatto per l'intero, da uno solo o da più soci, qualora gli altri soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino entro il termine di quattro mesi dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione; trascorso infruttuosamente detto termine il socio rinuncia al diritto di prelazione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo si farà ricorso alla decisione di un collegio arbitrale secondo quanto previsto dall'art.28 del presente statuto.

 

Art.8

Organi della società

Sono organi della società:

-l'assemblea dei soci;

-il consiglio di amministrazione;

-il collegio sindacale.

 

Art.9

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

 

 

 

 

 

Art.10

Convocazione dell'assemblea

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'assemblea è fatta a cura degli amministratori, ai sensi dell'art.2366, comma 3, del Codice Civile, mediante avviso comunicato ai soci, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti il collegio sindacale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al servizio postale almeno 12 (dodici) giorni prima dell'assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza degli amministratori e del collegio sindacale.

 

Art.11

Intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonchè gli altri soggetti che per legge o in forza del presente statuto vi hanno diritto.

 

Art.12

Rappresentanza nell'assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e comunque nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile; la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea anche per delega.

 

 

Art.13

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in su mancanza, dalla persona eletta dalla stessa assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio desginato dall'assemblea e, nei caso di legge, da un notaio.

 

Art.14

Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

 

Art.15

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto nel rispetto del disposto di cui all'art.2375 del Codice Civile.

Nei casi di legge, ovvero quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

 

 

 

Art.16

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea, ad eccezione di un consigliere che è nominato, ai sensi degli articoli 2449 et 2450 del Codice Civile, dall'organo competente del Comune ove ha sede l'impianto industriale della società.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili per un massimo di altri due mandati triennali.

 

Art.17

Cariche sociali

Se alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente; il consiglio può eleggere anche il vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza od impedimento, nonchè un segretario anche estraneo al consiglio.

 

Art.18

Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario od opportuno, o comunque quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal presidente per mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica da inoltrarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ad ognuno dei consiglieri e ad ognuno dei membri del collegio sindacale; nei casi di urgenza la convocazione può essere inoltrata sino ad un giorno prima.

 

Art.19

Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

 

Art.20

Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

 

Art.21

Amministratori delegati

Il consiglio può nominatre tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni a norma di legge, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, e le retribuzioni sentito il parere del collegio sindacale.

 

Art.22

Compensi e rimborsi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'assemblea inoltre assegna loro un compenso annuale determinato a norma dell'art.2389 del Codice Civile.

Art.23

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni in sede giudiziaria ed amministrativa in ogni grado, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal presidente, al o agli amministratori delegati se nominati.

Il consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.

 

Art.24

Collegio sindacale e controllo contabile

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il collegio sindacale è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile di cui all'art.2409 bis del Codice Civile è affidato dall'assemblea ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Sino a quando la società si trova nelle condizioni di cui all'art.2409 bis, comma 3, del Codice Civile, è facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci disporre che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

La retribuzione annuale dei sindaci, del revisore contabile o della società di revisione è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.

 

Art.25

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

 

Art.26

Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino al raggiungimento di un importo pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale e dedotto inoltre il 10% (dieci per cento) per la riserva "rinnovamento impianti", vengono attribuiti al capitale, salvo che l'assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

 

Art.27

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

 

Art.28

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, in via rituale e secondo diritto, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia;

è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere devolute al

giudizio degli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

 

Art.29

Disposizioni generali

Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alla possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci.

La società può ricevere, in conformità alle norme vigenti, finanziamenti versati dai soci senza corresponsione di interessi ma con obbligo di rimborso.

Art.30

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.