S T A T U T O
Art.1
Costituzione
Ai sensi
dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - è costituita una società per azioni
denominata
"SUD SEVESO SERVIZI
S.p.A.".
Art.2
Sede sociale
La
società ha sede in Carimate, località "La Valle", via Colombirolo
senza numero civico.
L'organo
amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o
rappresentanze anche altrove in Italia e sopprimere quelle esistenti.
Art.3
Oggetto sociale
La società, nell'ambito della finalità generale di presidio delle
risorse naturali e di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, ha
per oggetto:
-la conduzione e gestione dei servizi di collettamento e depurazione
intercoumunale;
-la conduzione e gestione di ogni altro servizio ricompreso nel ciclo
integrato delle acque, regolato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e
successive integrazioni e modifiche, nonchè dalla normativa regionale vigente
in materia.
La società può svolgere altresì qualsiasi attività connessa ed
accessoria ai servizi anzidetti.
La società può realizzare e gestire le suddette attività sia
direttamente che a favore di terzi, in concessione, in appalto e per conto o a
mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può
prendere parte alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni in
qualsiasi forma consentita dalla legge.
La società potrà concorrere a gare per l'assunzione in concessione ed in
appalto dei suddetti servizi.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, senza che
ciò venga a costituire oggetto principale della società stessa, compiere, in
via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno
ritenute utili e necessarie ed assumere, sempre in via non prevalente e non nei
confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o
imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa
esclusione di tutte le attività per l'esercizio delle quali la legge prescriva
l'iscrizione in particolari albi, elenchi, ruoli o specifiche autorizzazioni,
tranne che la società ottenga preventivamente la prescritta iscrizione o
autorizzazione.
In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto
sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106
del Decreto Legislativo n.385/93, nonchè quelle riservate alle società di
intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della legge 2 gennaio 1991 n.1.
Art.4
Durata
La
società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa
potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con
l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.
Art.5
Capitale sociale
Il
capitale sociale è fissato in Euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila),
diviso in 2.900.000 (duemilioninovecentomila) azioni del valore nominale di
Euro 1,00 (uno) cadauna.
Art.6
Azioni
Le azioni
sono nominative e indivisibili e conferiscono eguali diritti ai possessori
delle medesime.
In sede
di costituzione della società i Comuni già facenti parte del "CONSORZIO
PER IL RISANAMENTO IDRAULICO DEL BACINO SUD DEL SEVESO COMASCO" hanno la
totale titolarità delle azioni; successivamente ai Comuni, e comunque agli enti
pubblici territoriali in genere, è riservata in ogni caso la titolarità di
almeno l'85% (ottantacinque per cento) delle azioni.
Art.7
Cessione delle azioni
Il socio
che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante
lettera raccomandata al consiglio di amministrazione, al quale è fatto obbligo
di informarne gli altri soci.
Gli altri
soci hanno la facoltà di rendersi acquirenti delle azioni offerte, al prezzo ed
alle condizioni richieste, in misura proporzionale alle azioni rispettivamente
possedute, così da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione
nel capitale, quanto precede nell'ipotesi in cui tutti gli altri soci
manifestino l'intenzione di effettuare l'acquisto.
L'acquisto
potrà essere fatto per l'intero, da uno solo o da più soci, qualora gli altri
soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino entro il termine di
quattro mesi dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di
amministrazione; trascorso infruttuosamente detto termine il socio rinuncia al
diritto di prelazione.
Nel caso
di mancato accordo sulla determinazione del prezzo si farà ricorso alla
decisione di un collegio arbitrale secondo quanto previsto dall'art.28 del
presente statuto.
Art.8
Organi della società
Sono
organi della società:
-l'assemblea
dei soci;
-il
consiglio di amministrazione;
-il
collegio sindacale.
Art.9
Assemblea
L'assemblea,
regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano
tutti i soci.
Ogni
socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
L'assemblea
è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
Essa può
essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
L'assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior
termine di centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal
secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.
Art.10
Convocazione
dell'assemblea
Fino a
che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la
convocazione dell'assemblea è fatta a cura degli amministratori, ai sensi
dell'art.2366, comma 3, del Codice Civile, mediante avviso comunicato ai soci,
ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti il collegio
sindacale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al
servizio postale almeno 12 (dodici) giorni prima dell'assemblea.
Sono
tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la
maggioranza degli amministratori e del collegio sindacale.
Art.11
Intervento all'assemblea
Possono
intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonchè
gli altri soggetti che per legge o in forza del presente statuto vi hanno
diritto.
Art.12
Rappresentanza
nell'assemblea
Ogni
socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare,
con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società e comunque nel rispetto
dell'art.2372 del Codice Civile; la stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di cinque soci.
Spetta al
presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea
anche per delega.
Art.13
Presidenza
dell'assemblea
L'assemblea
è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in su mancanza,
dalla persona eletta dalla stessa assemblea.
Il
presidente è assistito da un segretario anche non socio desginato
dall'assemblea e, nei caso di legge, da un notaio.
Art.14
Deliberazioni
dell'assemblea
L'assemblea
ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda
convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
intervenuti.
L'assemblea
ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza
assoluta.
L'assemblea
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento)
del capitale sociale.
Art.15
Verbale delle
deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente
e dal segretario, redatto nel rispetto del disposto di cui all'art.2375 del
Codice Civile.
Nei casi
di legge, ovvero quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno,
il verbale viene redatto da un notaio scelto dal presidente del consiglio di
amministrazione o da chi ne fa le veci.
Art.16
Consiglio di
amministrazione
La
società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5
(cinque) membri, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea, ad
eccezione di un consigliere che è nominato, ai sensi degli articoli 2449 et
2450 del Codice Civile, dall'organo competente del Comune ove ha sede
l'impianto industriale della società.
Gli
amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a
norma di legge e sono rieleggibili per un massimo di altri due mandati
triennali.
Art.17
Cariche sociali
Se alla
nomina del presidente del consiglio di amministrazione non vi abbia provveduto
l'assemblea, il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente; il consiglio
può eleggere anche il vice presidente che sostituisca il presidente in caso di
assenza od impedimento, nonchè un segretario anche estraneo al consiglio.
Art.18
Riunioni del consiglio
Il
consiglio si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le
volte che il presidente lo giudichi necessario od opportuno, o comunque quando
ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
Il
consiglio viene convocato dal presidente per mezzo di telegramma o telefax o
posta elettronica da inoltrarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ad ognuno
dei consiglieri e ad ognuno dei membri del collegio sindacale; nei casi di
urgenza la convocazione può essere inoltrata sino ad un giorno prima.
Art.19
Deliberazioni del
consiglio
Per la
validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza effettiva
della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le
deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le
deliberazioni del consiglio sono constatate da verbale firmato dal presidente e
dal segretario.
Art.20
Poteri del consiglio
Il
consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva
all'assemblea.
Art.21
Amministratori delegati
Il
consiglio può nominatre tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati
o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le
attribuzioni a norma di legge, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2381 del
Codice Civile, e le retribuzioni sentito il parere del collegio sindacale.
Art.22
Compensi e rimborsi agli
amministratori
Agli
amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni
dell'ufficio; l'assemblea inoltre assegna loro un compenso annuale determinato
a norma dell'art.2389 del Codice Civile.
Art.23
Rappresentanza sociale
La
rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al
presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni
in sede giudiziaria ed amministrativa in ogni grado, anche per giudizi di
cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
La
rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta
pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal presidente, al o agli
amministratori delegati se nominati.
Il
consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al consiglio,
direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o
categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.
Art.24
Collegio sindacale e
controllo contabile
Il
collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni
di presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea, nominati e
funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il
collegio sindacale è integralmente costituito da revisori contabili iscritti
nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il
controllo contabile di cui all'art.2409 bis del Codice Civile è affidato dall'assemblea
ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
Sino a
quando la società si trova nelle condizioni di cui all'art.2409 bis, comma 3,
del Codice Civile, è facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci disporre che il
controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.
La
retribuzione annuale dei sindaci, del revisore contabile o della società di
revisione è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo
di durata dell'incarico.
Il
collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione restano in
carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.
Art.25
Esercizi sociali e
bilancio
Gli
esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine
di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del
bilancio a norma di legge.
Art.26
Ripartizione degli utili
Gli utili
netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la
riserva legale e sino al raggiungimento di un importo pari al 20% (venti per
cento) del capitale sociale e dedotto inoltre il 10% (dieci per cento) per la
riserva "rinnovamento impianti", vengono attribuiti al capitale,
salvo che l'assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per
altra destinazione o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi
esercizi.
Art.27
Scioglimento
Addivenendosi
in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,
l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più
liquidatori fissandone i poteri.
Art.28
Clausola compromissoria
Tutte le
controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società,
gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un
collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale
nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.
Il
collegio arbitrale deciderà a maggioranza, in via rituale e secondo diritto,
entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina.
La
presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i
soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia;
è altresì
vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori,
liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o
insorte nei loro confronti. Non possono essere devolute al
giudizio
degli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero.
Le
modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole
compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art.29
Disposizioni generali
Eventuali
versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono
rimborsabili solo in relazione alla possibilità della società e non su
richiesta dei singoli soci.
La
società può ricevere, in conformità alle norme vigenti, finanziamenti versati
dai soci senza corresponsione di interessi ma con obbligo di rimborso.
Art.30
Rinvio alla legge
Per tutto
quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento
alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in
materia.